ABUSO D’UFFICIO: ABOLIRLO O NO?

Abuso d’ufficio: si o no? Il tema e’ di strettissima attualita’. Partiamo dal dato testuale, rammentando che il reato di abuso d’ufficio, previsto dall’art. 323 c.p., punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto. Precisiamo anche che questa norma non e’ un unicum nel panorama normativo europeo, ma pressoche’ tutti i codici degli Stati attorno all’Italia prevedono norme che mirano a punire questo tipo di condotte. Eppure, per il nostro Paese, e’ una norma fortemente discussa, tanto che, nel corso degli anni, e’ stata oggetto di vari interventi correttivi; di recente, e’ ancora fonte di accesi dibattiti, con molte voci a favore della sua integrale abolizione, che da ultimo ha avuto il via libera in data 10.01.2024 con il voto favorevole della Commissione Giustizia del Senato. Le voci favorevoli all’abrogazione sottolineano che circa il 92% delle indagini relative all’abuso d’ufficio finisce in archiviazione, e cio’ a costo di sofferenze umane e costi spropositati di indagini comunque condotte. Inoltre, e’ indubbio che la previsione di questa norma, e soprattutto, la sua applicazione, hanno indirettamente determinato altri due danni, forse ancora piu’ gravi di altri, dal punto di vista sistematico: da un lato, la cd. amministrazione difensiva, ovverossia un approccio, da parte di chi amministra, sempre di cautela, fino quasi alla paralisi decisionale, pur di evitare anche solo il sospetto, il rischio, il timore che qualcosa (terzo, cittadino, collega o PM che sia) possa anche solo intravedere un barlume di condotta abusante; dall’altra, la sensazione pubblica, che poi diviene sfiducia integrale nel sistema (politico, amministrativo e giudiziario) che, alla fine, chi gestisce la cosa pubblica qualcosa di sbagliato lo fa, ma purtroppo la fa sempre franca. In questo contesto, infatti, la relazione al disegno di legge riporta numeri che devono far riflettere: “solo” 18 condanne nel 2021 per abuso d’ufficio in dibattimento di primo grado; 4745 iscrizioni nel registro degli indagati nel 2021 e 3938 nel 2022, con 4121 procedimenti archiviati nel 2021 e 3536 nel 2022. L’analisi dei numeri, dunque, induce a parteggiare per l’abrogazione.

Ma, a meno di un ragionamento che finisca per essere un corto circuito (anche le condanne per associazione mafiosa sono poche, ma nessuno si sognerebbe mai di cancellare la previsione normativa che condanna, appunto, l’associazione mafiosa) probabilmente occorre uno sforzo diverso, tenendo conto di alcune considerazioni non trascurabili: – mentre si assiste ad una progressiva abolizione di figure criminose comunque rilevanti, espressione di un sistema normativo e giudiziario come quello italiano garantista e di diritto, i reati comunque non si fermano, ed anzi i cittadini hanno sempre meno fiducia sia nella giustizia sia nella politica sia nell’amministrazione (ovvero sia sui 3 grandi cardini della nostra Carta Costituzionale); – gli altri Stati Europei (Francia, Spagna, Germania in primis), ma anche Regno Unito, sono anch’essi occupati a ragionare di questo norma, tutti ben guardandosi dall’abolire il reato di abuso d’ufficio; e’ pur vero, tuttavia, che gli altri Paesi hanno da tempo scelto di descrivere la fattispecie oggetto di reato in modo molto piu’ specifico e dettagliato, prendendo le distanze da descrizioni generiche ed interpretabili.

Nel contesto italiano, in ultima analisi, ove e’ troppo facile iscrivere qualcuno nel Registro degli indagati anche solo per un sospetto, o per un provvedimento amministrativo illegittimo o carente ma non necessariamente abusante, dovendo scegliere, propendiamo per l’abolizione di una figura criminosa generica, fonte di ingiustizie, e costosissima per il sistema giudiziario: primario scopo della giustizia, infatti, e’ e deve sempre essere quello restituire certezza e serenità agli amministratori pubblici, da un lato, ed ai cittadini dall’altro: i primi tutelati nell’esercizio delle proprie complesse e onerose responsabilità ‘, i secondi nella fruizione dei servizi pubblici.

Certo, in un mondo utopistico dovrebbe prima prevedersi una revisione del sistema giudiziario e del sistema processuale; una previsione come quella dell’abuso d’ufficio, infatti, espressione di una Stato garantista e di diritto come e’ quello Italiano, vi troverebbe allora piena ratio, piena tutela e piena ragione di essere, di rimanere e di venire applicata.

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