di Redazione · Dicembre 29, 2023
di Simona Siotto – avvocato
La convivenza e’ solo un fatto storico o ha rilevanza giuridica? L’occasione per questa riflessione viene da una sentenza, destinata a rivoluzionare il diritto di famiglia nelle aule di giustizia, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; si tratta della sentenza n. 35385 in data 20.12.2023, con la quale la Suprema Corte si e’ pronunciata stabilendo che per la quantificazione dell’assegno si deve tener conto anche della convivenza quando ha “i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune”; soprattutto si devono considerare sacrifici e rinunce lavorative o professionali compiute nel periodo precedente al matrimonio dal coniuge economicamente più debole.
La Corte di la Cassazione ha in particolare evidenziato che “la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”. Perciò questo periodo non può essere escluso quando si protrae nel tempo e abbia “consolidato” una divisione dei ruoli domestici.
Cambia quindi tutto? Non e’ detto, ma sicuramente cambia molto.
Da due punti di vista, altrettanto importanti.
Dal punto di vista dei parametri per l’attribuzione di un contributo al mantenimento e dell’assegno divorzile, sia in termini di spettanza sia in termini quantitativi, perche’ attribuire rilevanza anche alla convivenza prematrimoniale significa, agli effetti pratici, allargare la categoria di persone (uomini e donne) titolari del diritto a chiedere, ed ottenere, in caso di separazione, un contributo per il proprio mantenimento, che tragga causa nel rapporto matrimoniale, negli impegni e nei reciproci sacrifici, ed e’ pertanto inevitabile che questa rivoluzione vada soprattutto in favore delle donne.
Dl punto di vista sistematico, perche’ per la prima volta alla convivenza viene attribuito il carattere di parametro rilevante in materia di diritto di famiglia, sotto il profilo dei diritti / doveri economico – finanziari dei coniugi in sede di separazione. In un momento storico nel quale il diritto di famiglia ha livellato, sia da un punto di vista sostanziale sia da un punto di vista processuale, prima tutti i figli, ed oggi praticamente tutte le coppie, grazie alla Riforma Cartabia, occorre allora interrogarsi sul valore della convivenza anche nel caso di una coppia di fatto che si lasci.
Precisiamo che, oggi, in questo caso, non sussiste in capo a nessuna delle due parti, il diritto ad un contributo economico, e sussiste la competenza del Giudice solo se la coppia ha figli, limitatamente all’affidamento ed al mantenimento dei minori. Il velo oggi squarciato, tuttavia, consente ed impone di fare un passo avanti, anche nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione: se la convivenza che sfoci nel matrimonio oggi rileva, allora deve rilevare anche la convivenza in se’ e per se’ stessa considerata, come fattispecie fonte di diritti, e questi diritti non possono che essere, ancora una volta, gli stessi che derivano da un contratto di matrimonio formalizzato.
Una convivenza che abbia i parametri della stabilità e del progetto di vita comune e che sia caratterizzato dalla nascita di un figlio è una fattispecie degna di considerazione e, come tale, è foriera, quantomeno astrattamente, di attribuzioni economiche: una vera e propria rivoluzione copernicana.
L’invito però è che le riforme, ancora una volta, non si facciano nella aule dei Tribunali, che troppe volte sono intervenuti e ancora oggi, come in questo caso, intervengono, anche con coraggio, ad interpretare i costumi ed i cambiamenti della società’, ma che, viceversa, vengano fatte in Parlamento: il rischio, altrimenti, è che non si faccia sistema, ma che si scontrino, sulla pelle dei cittadini, giudici garantisti e giudici riformisti, con buona pace della certezza del diritto.




