di Arrigo Abalti · Giugno 27, 2026
Il 30 giugno, scadenza PNRR, si avvicina e le nuove infrastrutture devono attivarsi dal 1 luglio
C’è un accordo. Firmato, timbrato, datato. Il 23 giugno 2026, alle ore 9:30, la SISAC e le organizzazioni sindacali — quelle che hanno firmato, perché SNAMI e SMI hanno lasciato la riga in bianco — hanno sottoscritto l’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale che porta i medici di medicina generale dentro le Case della Comunità. Missione 6 del PNRR, Componente 1, Investimento 1.1. Il linguaggio burocratico nasconde, come sempre, una questione politica.
La questione è semplice, come sono semplici le cose difficili: chi presidia le Case della Comunità? Con quale impegno, con quale compenso, con quale margine di autonomia?
L’obbligo vestito da flessibilità
L’accordo introduce nell’ACN del 15 gennaio 2026 quattro modifiche chirurgiche. La prima stabilisce il principio: i medici del ruolo unico di assistenza primaria operano all’interno delle Case della Comunità, secondo gli standard individuati dal D.M. 23/05/2022, n. 77. Fine della premessa. Il resto è meccanismo.
Il meccanismo più rilevante riguarda i medici già titolari di incarico a ciclo di scelta — i cosiddetti “medici di famiglia” nella loro forma tradizionale — che non abbiano accettato il completamento volontario dell’impegno settimanale. Per loro, lo svolgimento di fino a 6 ore settimanali nelle Case della Comunità, rese dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, presso le sedi indicate dall’Azienda di appartenenza. Non è una proposta. È un’allocazione.
L’Azienda sanitaria individua il fabbisogno, alloca il personale già operante ad attività oraria, e poi ripartisce il fabbisogno residuo tra tutti i medici a ciclo di scelta che operano nel territorio di competenza della Casa della Comunità. I medici possono concordare tra loro una diversa ripartizione delle ore, ma restano obbligati ad assicurare una presenza continuativa di almeno tre ore per turno. La flessibilità è reale, ma il perimetro è definito dall’alto.
Il compenso: 38,72 euro l’ora
La cifra c’è, ed è la cifra che conta. Ai medici di cui all’articolo 31, comma 6, è garantito un compenso omnicomprensivo pari ad Euro 38,72 per ciascuna ora di attività nelle suddette Case della Comunità. Omnicomprensivo significa tutto dentro: nessun aggiuntivo, nessun rimborso accessorio. Il contributo assicurativo dello 0,72% è calcolato sulla quota A.
È un compenso congruo? La domanda è legittima. Il medico di medicina generale che entra in una Casa della Comunità non smette di essere quello che era: porta con sé il rapporto con i propri assistiti, la continuità clinica, la responsabilità professionale. Non è personale di guardia. È un professionista convenzionato che viene dislocato in una struttura di sistema. Trentotto euro e settantadue centesimi all’ora, per chi ha costruito trent’anni di carriera sul rapporto fiduciario con i propri pazienti, è una valutazione che qualcuno discuterà.
Chi non ha firmato e perché conta
SNAMI e SMI non hanno sottoscritto. Le righe sono rimaste vuote. Non è un dettaglio: è il segnale che dentro la categoria esiste una frattura sulla direzione di marcia. FIMMG e FMT hanno accettato la logica dell’accordo — la medicina generale come componente strutturale delle Case della Comunità, con vincoli orari e compensi definiti per contratto nazionale. Gli altri no.
La posizione di chi non firma, senza che il testo la espliciti, si può leggere in filigrana: il timore che il medico di famiglia stia diventando un operatore orario come un altro, incardinato in una struttura aziendale, con turni e fabbisogni determinati dalla direzione sanitaria. La fine del rapporto fiduciario come cardine, l’inizio della medicina generale come servizio presidio.
Il PNRR come leva e come vincolo
C’è un elemento strutturale che non va sottovalutato. Questo accordo non nasce da una riflessione autonoma sul modello di cure primarie. Nasce dal PNRR. Le Case della Comunità sono un milestone europeo: l’Italia si è impegnata a realizzarne un numero definito entro scadenze definite. Senza medici dentro, le strutture restano contenitori vuoti. L’accordo serve, prima di tutto, a popolare quelle strutture di contenuto clinico reale.
È il PNRR che detta i tempi, non una strategia sanitaria maturata dal basso. E questo spiega la rapidità della firma, la modestia del negoziato, la scelta di intervenire per modifiche puntuali su un ACN già vigente piuttosto che aprire un tavolo contrattuale nuovo.
Cosa cambia, concretamente, per il Veneto
Per una regione come il Veneto — che ha costruito le sue Case della Comunità su un modello fortemente decentrato, con forte presenza della medicina di gruppo e delle AFT — l’accordo introduce una variabile nuova. Le Aziende ULSS avranno la facoltà di distribuire i medici di base nei presidi territoriali, con un criterio di fabbisogno aziendale che può entrare in tensione con le organizzazioni locali già consolidate.
Il referente di AFT viene citato nell’accordo — sentito il referente di AFT, laddove presente — ma con un ruolo consultivo, non deliberativo. È un “sentito” che pesa quanto pesa ogni parere non vincolante in un sistema che deve rispettare scadenze europee.
Il Veneto ha costruito un modello che ha fatto scuola. Ora deve integrarlo con un accordo nazionale che non conosce le specificità di quel modello. La coperta è corta, come sempre. E come sempre, sarà il territorio a dover trovare il modo di tenersi coperto.
Qualcosa, in questa storia, ricorda il vecchio principio della riforma sanitaria: le intenzioni sono buone, i tempi sono stretti, i medici sono stanchi. L’accordo è firmato. Resta da vedere se le Case della Comunità diventeranno davvero luoghi di cura, o se resteranno — come troppe cose nel Servizio Sanitario Nazionale — bellissime strutture con la prossima sfida da vincere, renderle funzionanti.



